Reclami

Al fine di tutelare la propria Clientela, la Società ha individuato un proprio responsabile per la
gestione dei reclami. Nel caso in cui insorga una contestazione relativa a comportamenti o omissioni
dell’intermediario, il Cliente – scaricando l’apposito modulo – può presentare reclamo attraverso le
seguenti modalità:

– posta ordinaria o raccomandata A.R., al seguente indirizzo: I.FI.M. S.p.A. – Direzione Generale – Via dei Somaschi, 1 – 00186 ROMA (RM);
– fax, al num.: +39 06 89572301;
– e-mail: reclami@ifimspa.it;
– posta elettronica certificata: ifim@postecert.it
– ovvero mediante la consegna a mano presso la sede della stessa, richiedendo in tal caso ricevuta datata.

Al cliente viene data conferma circa l’avvenuta ricezione da parte dell’intermediario del reclamo trasmesso, salvo i casi in cui tale conferma discenda direttamente dal mezzo utilizzato dal cliente (es., PEC o raccomandata A/R).
Al ricevimento del reclamo, I.FI.M. evade la risposta al cliente entro 60 giorni dalla ricezione dello
stesso. Qualora I.FI.M. non risponda entro 60 giorni dal ricevimento del reclamo o il cliente non sia soddisfatto della risposta ricevuta, il cliente ha la possibilità di rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), secondo le procedure illustrate sul Portale ABF https://www.arbitrobancariofinanziario.it/presentare-ricorso/index.html
Prima di fare ricorso all’autorità giudiziaria il Cliente deve esperire il procedimento di mediazione previsto dal comma 1-bis, art. 5, d. Lgs. 28/2010, ricorrendo all’Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario-Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, oppure ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito conciliatorebancario.it oppure chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d’Italia, o a I.FI.M..
Il ricorso all’ABF assolve alla condizione di procedibilità di cui sopra.
Resta impregiudicata la possibilità di ricorrere all’Autorità Giudiziaria sia nel caso di decisione dell’ABF ritenuta non soddisfacente, sia nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo .

RENDICONTO SULL’ATTIVITA’ DI GESTIONE RECLAMI

Anno 2019 : Si dà atto che per l’anno 2019 non sono pervenuti reclami

Anno 2020 : Si dà atto che per l’anno 2020 non sono pervenuti reclami

Anno 2021 : Si dà atto che per l’anno 2021 non sono pervenuti reclami

Anno 2022 : Si dà atto che per l’anno 2021 non sono pervenuti reclami

Anno 2023 : Rendiconto sull’attività di gestione reclami Scarica

INFORMAZIONI

Per ulteriori dettagli è possibile consultare:

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