TRASPARENZA

La disciplina sulla trasparenza
delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari persegue l’obiettivo, nel
rispetto dell’autonomia negoziale, di rendere noti ai clienti gli elementi
essenziali del rapporto contrattuale e le loro variazioni, favorendo in tal
modo anche la concorrenza nei mercati bancario e finanziario, nel presupposto
che le relazioni d’affari siano improntate a criteri di buona fede e
correttezza.

Le informazioni sono rese alla
clientela in modo corretto, chiaro ed esauriente nonché adeguato alla forma di
comunicazione utilizzata e alle caratteristiche dei servizi e della
clientela.  La normativa di riferimento è costituita dalla normativa primaria
(Testo Unico Bancario) e dalla normativa secondaria (delibere del Comitato
Interministeriale per il Credito ed il Risparmio e Istruzioni di vigilanza
emanate dalla Banca d’Italia).

In aderenza alla normativa vigente
in materia di trasparenza bancaria, I.FI.M. mette a disposizione la
documentazione relativa alla contrattualistica ed alle informazioni pre-contrattuali
(modulo “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori” – IEBCC o
SECCI), periodicamente aggiornata.

I documenti in lista sono scaricabili cliccando sulla voce corrispondente:

Guida sul credito ai consumatori e guida al funzionamento della Centrale Rischi

I.FI.M. mette a disposizione le guide pratiche predisposte dalla Banca d’Italia:

Vai alle guide:

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/guide-bi/guida-credito-consumatori/Le-guide-della-Banca-d-Italia_Il-credito-ai-consumatori-in-parole-semplici.pdf

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/guide-bi/guida-centrale/Guida-centrale-rischi.pdf

 

NUOVE REGOLE EUROPEE SULLA DEFINIZIONE DI DEFAULT E CONSEGUENZE PER I CLIENTI

A partire dal 1.1.2022, I.FI.M. applica le nuove regole europee in materia di classificazione delle controparti inadempienti (Nuova definizione di default) previste dal Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (articolo 178 del Reg. UE n. 575/2013).

Nuova definizione di default

La nuova definizione di default impatta sui criteri di classificazione dei clienti di I.F.IM. a fini prudenziali, prevedendo che, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per gli intermediari finanziari, i debitori siano classificati come deteriorati (default) al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:
a)    il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni (in alcuni casi, ad esempio per le amministrazioni pubbliche, 180) nel pagamento di un’obbligazione rilevante;
b)    l’intermediario giudica improbabile che, senza il ricorso ad azioni quali l’escussione delle garanzie, il debitore adempia integralmente alla sua obbligazione.
Se quest’ultima condizione non ha subito variazioni, un debito scaduto, invece, risulta rilevante quando l’ammontare dell’arretrato supera entrambe le seguenti soglie:
i)    100 euro per le esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni diverse da quelle al dettaglio (soglia assoluta);
ii)    l’1 per cento dell’esposizione complessiva verso una controparte (soglia relativa).
Superate entrambe le soglie, prende avvio il conteggio dei 90 (o 180) giorni consecutivi di scaduto, oltre i quali il debitore è classificato in stato di default. Va chiarito, inoltre, che non è più possibile compensare gli importi scaduti con le linee di credito aperte e non utilizzate (c.d. margini disponibili).

Conseguenze per i Clienti

Con le nuove regole, un arretrato di pagamento superiore a 100 euro protratto per oltre 90 giorni, che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni verso I.FI.M., comporta il passaggio a default di tutte le esposizioni del cliente verso I.FI.M. e potrebbe rendere più difficile per il Cliente l’accesso al credito.
Conoscere le nuove regole di Default è fondamentale per evitare al Cliente di essere classificato come inadempiente. 

 

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